La natura, ma soprattutto l’ “essenza giuridica” del matrimonio, mutano e cambiano a seconda del punto di vista da cui si osservano. Infatti per l’ordinamento civile, è irrilevante che il matrimonio possa essere considerato un “sacramento”. Per l’ordinamento canonico invece, è insufficiente una concezione meramente contrattualistica del matrimonio stesso. In più i canonisti, considerano il matrimonio sia un contratto ma anche e soprattutto un sacramento.
Importante è analizzare anche la dottrina costituzionale e approfondire gli articoli della “nostra” Costituzione che si occupano del fattore religioso ed in particolare dell’istituto matrimoniale. Infatti, è bene sottolineare che l’articolo 29 della Costituzione Italiana sancisce espressamente che la “Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Quindi da ciò è possibile evincere che pone il matrimonio alla base della famiglia, la quale è considerata il nucleo essenziale della Società. Comprendendo in tale definizione, notate bene, anche le famiglie di fatto.
Tuttavia l’essenza del matrimonio deve essere ricercata all’interno del matrimonio stesso, in quanto i vari “tipi” di matrimonio previsti dal nostro ordinamento giuridico, come quello meramente religioso o religioso ad effetti civili, quello civile o quello acattolico, hanno tutti in comune aspetti certamente spirituali, ma anche materiali e soprattutto psicologici.
A tal proposito sembra calzante e meritevole di considerazione la concezione del matrimonio elaborata dal teologo tedesco Herbert Doms, secondo il quale: “il rapporto di coniugio nasce dalla volontà di ciascun coniuge di donarsi all’altro e di completarsi”.
Da questa bellissima definizione possiamo ritornare all’oggetto di questa semplice riflessione, e da ciò concludere che il matrimonio, e quindi la sua “essenza”, non è altro che un atto di assoluta libertà in cui si sostanzia l’amore coniugale.