Piano di Sorrento / Ecco l’intervento dell’avvocato Anna Iaccarino pubblicato sul settimanale Agorà
“ECCO PERCHE’ E’ ILLEGITTIMA L’ORDINANZA SUGLI SCARICHI”
La prima a scagliarsi contro l’ordinanza gli scarichi fognari era stata l’avvocato Anna Iaccarino che non aveva esitato a definirla palesemente illegittima. Fino ad ora, però, il legale non era mai entrata nel merito della vicenda ed è per questo che le abbiamo chiesto un suo parere tecnico a riguardo.
“Innanzitutto – esordisce la Iaccarino – occorre precisare che l’ordinanza n. 59 del 1° luglio scorso trova il suo fondamento in quei sopralluoghi eseguiti dalla GORI e dai tecnici comunali a seguito dei noti fatti dell’agosto scorso. Nel corso degli accertamenti furono riscontrate una serie di irregolarità, in particolari edifici che versavano nella fogna pubblica le acque meteoriche ed altri che facevano l’inverso. A seguito di quanto emerso il Comune avrebbe dovuto adottare i provvedimenti sanzionatori, così come accaduto nella vicina Sorrento. Invece, ciò non avvenne, anche per evitare di prendere misure così impopolari con l’approssimarsi della scadenza elettorale”.
Qui arriva una nuova precisazione da parte della Iaccarino:
“Si è parlato di atti che giacevano nel cassetto, ciò sarà anche vero, ma di certo se non sono stati adottati non è stato certo per non danneggiare la lista dei 5 Stelle o quella di Podemos, ma con ogni probabilità per non mettere in difficoltà, in piena campagna elettorale quegli amministratori uscenti che guarda caso figuravano tutti nella lista dell’attuale Sindaco, visto che la restante parte aveva deciso di non ripresentarsi al voto. In ogni caso, archiviate le elezioni, nel corso di un incontro tecnico con GORI, Vincenzo chiedeva di venire a capo della situazione, ma il gestore gli presentava il conto facendogli presente che il Comune era in mora in quanto non aveva adottato le misure repressive a seguito dei sopralluoghi. E’ stato lì che è scattata la molla. Serviva un provvedimento e subito. Chi ha predisposto l’atto, con tutta evidenza, si sarà servito di un vecchio modello, ha fatto qualche copia e incolla ed è stato partorito così un provvedimento che definire illegittimo è dire poco. Ha con sé tanti e tali patologie amministrative da farlo diventare un caso scuola”.
Dopo questa premessa l’avvocato Iaccarino entra nel dettaglio:
“Partiamo dai presupposti su cui si fonda l’ordinanza: una legge la 152 del 1999 abrogata nel 2006 ed un Regolamento comunale in materie di scarichi di acque reflue sostanzialmente non più in vigore perché superato dalla successiva normativa. Il fatto poi che nel corpo dell’atto si faccia riferimento a due enti quali la Provincia e l’ASL NA 5 che non esistono più è la prova regina che quell’atto è stato scritto su un modello risalente ad oltre dieci anni fa. Un qualcosa di molto datato. Ovviamente se sbagli i presupposti sbagli poi tutto. Oggi il Comune, e men che mai il Sindaco, non hanno alcun poter in materia di autorizzazione agli scarichi, o meglio hanno un potere alquanto residuale, riconosciutogli nel nostro caso dalla Regione Campania con l’articolo 1, comma 250, della legge regionale numero 4 del 2011, e per ciò che attiene esclusivamente gli scarichi nei cosiddetti corpi ricettori superficiali, non certo in pubblica fogna, dove la competenza è in capo all’ATO che la esercita per il tramite del gestore. Non a caso la normativa di riferimento è quella dettata dal Regolamento (parte II) del servizio idrico integrato. Il Sindaco, in altri termini, poteva e doveva limitarsi ad emettere delle ordinanze, peraltro a mio avviso più ai sensi dell’art. 50 del TUEL che del 54, specifiche contro coloro che erano stati individuati come responsabili, di certo non poteva emettere un provvedimento generale avvalendosi di una contingibilità ed urgenza che difettano nel caso specifico. Anche perché utilizzando questi presupposti un domani se da un palazzo si dovesse staccare un po’ di intonaco e cadere sulla pubblica via, il Sindaco anziché limitarsi ad emettere un provvedimento contro l’Amministratore potrebbe decidere di ordinare a tutti i proprietari di fabbricati insistenti sul territorio comunale di provvedere a far redigere una perizia asseverata sulle condizioni di statiche dell’edificio. Ci rendiamo conto?”.
La disamina dell’ex Consigliere di minoranza non si ferma qui: “C’è un punto dell’ordinanza a dir poco controverso nel quale non si capisce se tutti i titolari di utenze sia domestiche che di uso diverso siano tenuti a presentare addirittura una perizia asseverata o un’autocertificazione al Comune nel termine di 30 giorni dalla emanazione dell’ordinanza. In realtà non si possono richiedere nessuno delle due. In particolare, per le utenze domestiche è bene precisare che la legge non prevede alcuna forma di autorizzazione e demanda al Servizio idrico le modalità per chiedere ed ottenere l’allaccio. Nel nostro caso è sufficiente presentare una richiesta al gestore, quindi a GORI, e se nel termine di 30 giorni non arriva alcuna osservazione, la richiesta si intende evasa. Inoltre è previsto, sempre dal regolamento che gli utenti già allacciati, possano far richiesta, sempre alla GORI di un certificato di allacciamento versando un determinato importo. Sostanzialmente simile la modalità per le utenze non domestiche, solo che in questo caso serve prima un’autorizzazione che rilascia l’ATO. Altro che perizie giurate o autocertificazioni! Tra l’altro questa presunta perizia si dovrebbe dichiarare che le acque nere sono allacciate in fogna pubblica e le meteoriche nella condotta delle bianche e come potranno mai fare quegli utenti serviti da condotta di tipo misto a mettersi in regola?”.
Tra gli aspetti che hanno fatto storcere il naso a molti vi è anche quello relativo al divieto per i cortili carrabili di allacciarsi alla condotta delle acque bianche:
“In questo caso il Sindaco ha voluto addirittura sostituirsi al Legislatore regionale, l’unico a norma dell’articolo 113 della Legge 152/2006 che può disciplinare la materia delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Nel caso della Regione Campania non mi risulta esserci una specifica legge, ma può essere preso come riferimento il Regolamento sui criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche adottato dalla Giunta regionale. Ebbene questo regolamento prevede che le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne (pertinenziali alle attività i cui scarichi sono equiparati a quelli domestici) adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, del cliente e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenziali), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue, e non sono pertanto soggette ad autorizzazione, né vanno convogliate in fognatura. Capito un poco? La Regione dice che non serve alcuna autorizzazione e possono tranquillamente defluire nelle acque bianche, il Comune di Piano, in virtù di chissà quali poteri, sostiene l’esatto contrario e mi fermo qui, ma si potrebbe ancora discutere a lungo”.
La Iaccarino ipotizza poi un possibile scenario futuro:
“Non credo che il Sindaco provvederà a ritirare l’ordinanza, come richiestogli da più parti. Penso che la si lascerà morire così, nel famoso dimenticatoio e bollata come uno spiacevole incidente di percorso, frutto della fretta e dell’approssimazione. Materiale un giorno per finire in una sorta di ‘io speriamo che me la cavo’ dell’Amministratore pubblico”.